Serie
generale n. 73 del
29/3/1994 ALLEGATO A
MISURE DI
SALVAGUARDIA
DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
Art.
1 - Organizzazione interna
1.
L'area del Parco nazionale dell'Aspromonte, così come delimitata
nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
zona
1, di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
zona
2, di valore naturalistico,
paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.
Art.
2 - Tutela e promozione
1.
Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:
a)
la conservazione di specie animali
o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche,
di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali,
di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici.
b)
l'applicazione dei metodi di
gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione
tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei
valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e
delle attività agro- silvo-pastoral i e tradizionali;
c)
la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative
compatibili;
d)
la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
Art.
3 - Divieti generali
1
. Sono vietate su tutto il territorio
del Parco nazionale dell'Aspromonte le seguenti attività:
a)
la cattura, l'uccisione, il danneggiamento
ed il disturbo, della fauna, ad eccezione di quanto eseguito per
fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco.
Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto
previsto alle lettere b) e
c) del comma 1 del successivo
art. 4;
b)
la raccolta ed il danneggiamento
della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini
di ricerca e di studio previa autorizazione dell'ente Parco, sono
peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, letterab)
, della legge 23 agosto 1993,
n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti
del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi e delle
consuetudini locali;
c)
l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee
alla flora ed alla fauna autoctona;
d)
il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico,
ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio,
previa autorizzazione dell'ente Parco;
e)
l'apertura di cave, miniere e
discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
f)l'introduzione
da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di
distruzione e cattura, se non autorizzata;
g)
il campeggio al di fuori delle
aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito
il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa
vigente;
h)
il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto
espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
i)
il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e
private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
l)
la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione,
ad ecezione di quelle realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali
e necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici
e di quelle accessorie alle attività agro- silvo-pastorali, purchè
realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni
temporanee a protezione delle attività zootecniche, purchè realizzate
secondo tipologie e materiali tradizionali.
Art.
4 - Divieti in zona 1
1.
Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 del presente decreto vigono
i seguenti ulteriori divieti:
a)
lo svolgimento di attività sportive
con veicoli a motore;
b)
la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie,
razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna
autoctona;
c)
la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime
delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle
popolazioni; d) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per
rifiuti solidi urbani e inerti;
e)
l'apposizione di cartelli e manufatti
pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, con esclusione della segnaletica
stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del
Parco;
f)
la realizzazione di nuove opere di mobilità ferrovie, filovie, impianti
a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli
previsti alle lettere a) ed
e) del comma 1 del successivo
art. 6.
Art.
5 - Regime autorizzativo generale
1.
Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte, salvo
quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonchè dai successivi
articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti
urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione
delle zone terremotate.
2.
sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:
-
i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente
approvati alla data di entrata in vigore della normativa;
-
i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C",
"D" ed "F"o ad esse assimilabili, di cui al
decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente
approvati e quelli per i quali, pur in presenza dei l'approvazione
definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si
sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
3.
Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del
Parco nazionale dell'Aspromonte vengono autorizzate dall'autorità
competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti
in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma
1, dell'art. 6 e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7.
4.
Per il territorio ricadente in zona 1 si applicano le norme di cui
alla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990.
5.
Le aree industriali previste nei Piani per gli insediamenti produttivi
(PIP) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente
normativa e nei loro ampliamenti, ricadenti all'interno del perimetro
del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono ammesse attività industriali
manifatturiere e di trasformazione, nonchè la realizzazione delle
infrastrutture e servizi necessari, nel rispetto della vigente normativa
antinquinamento, e previa autorizzazione dell'ente Parco.
Art.
6 - Regime autorizzativo in zona 1
1.
Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti
ad autorizzazione dell'ente Parco, i seguenti nuovi interventi di
rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato
l'inizio dei lavori:
a)
opere di mobilità che non rientrino
tra quelle indicate alla lettera g),
comma 1, art. 4, e in particolare tracciati stradali di carattere
interpoderale; b) opere
fluviali comprese le opere che comportino modifiche del regime delle
acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche:
elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione
rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti
con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) opere di trasformazione
e bonifica agraria; e) piani
economici forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali
e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f)
realizzazione di bacini idrici
e centraline idroelettriche; g) ogni
attività che richieda l'uso di esplosivi; h) la
realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso
di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee
"E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968,
n.1444, ad esclusione di: interventi già autorizzati e regolarmente
iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti norme; interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo
e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere
a), b),
c), dell'art. 31 della legge
n. 457 del 1978; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
i) alterazioni tipologiche
dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei
luoghi.
Art.
7 - Regime autorizzativo in zona 2
1.
Salvo quanto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione
dell'ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione
del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a)
opere di mobilità e in particolare tracciati stradali o le modifiche
di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;
b) opere fluviali comprese
le opere che comportino modifiche del regime delle acque ai fini
della sicurezza delle popolazioni; c)
opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie
all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti
di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti
di distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni
ed adduzioni idriche; d)
opere di trasformazione e bonifica agraria; e)
piani economici forestali, nonchè l'apertura di nuove piste forestali;
f) coltivazioni di cave
e miniere esistenti; g)
realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; h)
impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo,
così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Art.8
- Modalità di richiesta di autorizzazioni
1.
L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco,
per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato
al rispetto da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere
corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese
le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente
competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa
vigente;
L'autorizzazione
è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione
richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere
prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità
di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
2.
Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art.
5, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della
loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni
altro atto del relativo procedimento autorizzativo.
Le
autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta corredata di tutti gli atti del procedimento;
tale termine potrà essere prorogato per una sola volta per ulteriori
sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
Art.
9 - Sorveglianza
La
sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata
al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle
altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica
di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice
di procedura penale.
Art.
10 - Norme transitorie e fiscali
1.
La presente normativa entra in vigore dopo quindici giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana., ed avrà efficacia sino all'entrata in vigore
del regolamento e del piano del parco ai sensi degli articoli 11
e 12 della legge 6 dicembre 199 1, n. 394.
3.
Sino al 30 marzo 1994, il Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte
può avvalersi delle strutture tecniche ed operative del Ministero
dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Segreteria tecnica
per le aree naturali protette.
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