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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 73 del 29/3/1994 ALLEGATO A

 

 

MISURE DI SALVAGUARDIA

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

 

Art. 1 - Organizzazione interna

1. L'area del Parco nazionale dell'Aspromonte, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

 

Art. 2 - Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici.

b) l'applicazione dei metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro- silvo-pastoral i e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

 

Art. 3 - Divieti generali

1 . Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo, della fauna, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 1 del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizazione dell'ente Parco, sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, letterab) , della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'ente Parco;

e) l'apertura di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f)l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad ecezione di quelle realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro- silvo-pastorali, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

 

Art. 4 - Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 del presente decreto vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; d) l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilità ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1 del successivo art. 6.

 

Art. 5 - Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonchè dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

- i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della normativa;

- i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F"o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dei l'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 6 e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7.

4. Per il territorio ricadente in zona 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990.

5. Le aree industriali previste nei Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa e nei loro ampliamenti, ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono ammesse attività industriali manifatturiere e di trasformazione, nonchè la realizzazione delle infrastrutture e servizi necessari, nel rispetto della vigente normativa antinquinamento, e previa autorizzazione dell'ente Parco.

 

Art. 6 - Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, art. 4, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale; b) opere fluviali comprese le opere che comportino modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani economici forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi; h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.1444, ad esclusione di: interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti norme; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale; i) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

 

Art. 7 - Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità e in particolare tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici; b) opere fluviali comprese le opere che comportino modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani economici forestali, nonchè l'apertura di nuove piste forestali; f) coltivazioni di cave e miniere esistenti; g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

 

Art.8 - Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata di tutti gli atti del procedimento; tale termine potrà essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

 

Art. 9 - Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

 

Art. 10 - Norme transitorie e fiscali

1. La presente normativa entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana., ed avrà efficacia sino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 199 1, n. 394.

3. Sino al 30 marzo 1994, il Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte può avvalersi delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Segreteria tecnica per le aree naturali protette.




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